Con la pronuncia 9 aprile 2014, n. 162 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia cui sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Com’è noto la Legge 19 febbraio 2004 n. 40 ha regolato il fenomeno, attraverso una articolata disciplina, che riguardo alla fecondazione eterologa aveva posto un divieto che trovava fondamento nella riconosciuta preminenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini (biologiche e quindi familiari) rispetto al “diritto” di altro soggetto ad avere un figlio (almeno in parte) “proprio”. Lo scritto svolge una ricerca volta a verificare se esista davvero il diritto – rispetto al quale verificare il bilanciamento alla luce dei principi costituzionali - a crearsi una famiglia, che comprenda – quale condizione essenziale per la piena tutela della salute psico-fisica della coppia – anche il “diritto ad avere figli”, essendo famiglia e filiazione emisferi autonomi e distinti, l’uno quale formazione sociale ove si sviluppa la personalità, l’altro come “asilo in cui chi sia nato ha diritto a crescere”.

Variazioni sul tema della fecondazione artificiale eterologa: è nato un diritto, è morto il diritto?

Andrea Maria Azzaro
2015-01-01

Abstract

Con la pronuncia 9 aprile 2014, n. 162 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia cui sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Com’è noto la Legge 19 febbraio 2004 n. 40 ha regolato il fenomeno, attraverso una articolata disciplina, che riguardo alla fecondazione eterologa aveva posto un divieto che trovava fondamento nella riconosciuta preminenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini (biologiche e quindi familiari) rispetto al “diritto” di altro soggetto ad avere un figlio (almeno in parte) “proprio”. Lo scritto svolge una ricerca volta a verificare se esista davvero il diritto – rispetto al quale verificare il bilanciamento alla luce dei principi costituzionali - a crearsi una famiglia, che comprenda – quale condizione essenziale per la piena tutela della salute psico-fisica della coppia – anche il “diritto ad avere figli”, essendo famiglia e filiazione emisferi autonomi e distinti, l’uno quale formazione sociale ove si sviluppa la personalità, l’altro come “asilo in cui chi sia nato ha diritto a crescere”.
2015
fecondazione eterologa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12078/7946
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