Il concordato preventivo, come quello fallimentare, sulla scia della impronta “privatistica” della Riforma decennale della legge fallimentare 2005-2016, sono stati qualificati, da parte della dottrina e della giurisprudenza, come “accordi concorsuali”. In vero tale assunto è stato riferito ad entrambe le fattispecie, che presentano però, nella dinamica “contratto-processo”, una connotazione diversa, rientrando il primo nell'alveo negoziale, ed il secondo in quello processuale. Da tale necessaria distinzione, chiara già nel tessuto della Legge fallimentare riformata, consegue una diversa ricostruzione delle rispettive discipline, che trova ora piena conferma anche nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza. Su queste basi, lo studio ha inteso indagare, rispetto ai controlli di ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano di concordato oggi demandati dal Codice della crisi e dell'insolvenza al tribunale, le ricadute che determina la riconduzione del concordato preventivo nella categoria contrattuale, ponendo in evidenza, in particolare, la rilevanza che, rispetto ai limiti posti dalla legge all'autonomia privata, riveste il controllo sulla illiceità della causa (in concreto).
Causa illecita e accordi concorsuali
Andrea Maria Azzaro
2019-01-01
Abstract
Il concordato preventivo, come quello fallimentare, sulla scia della impronta “privatistica” della Riforma decennale della legge fallimentare 2005-2016, sono stati qualificati, da parte della dottrina e della giurisprudenza, come “accordi concorsuali”. In vero tale assunto è stato riferito ad entrambe le fattispecie, che presentano però, nella dinamica “contratto-processo”, una connotazione diversa, rientrando il primo nell'alveo negoziale, ed il secondo in quello processuale. Da tale necessaria distinzione, chiara già nel tessuto della Legge fallimentare riformata, consegue una diversa ricostruzione delle rispettive discipline, che trova ora piena conferma anche nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza. Su queste basi, lo studio ha inteso indagare, rispetto ai controlli di ammissibilità giuridica e fattibilità economica del piano di concordato oggi demandati dal Codice della crisi e dell'insolvenza al tribunale, le ricadute che determina la riconduzione del concordato preventivo nella categoria contrattuale, ponendo in evidenza, in particolare, la rilevanza che, rispetto ai limiti posti dalla legge all'autonomia privata, riveste il controllo sulla illiceità della causa (in concreto).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.