Con la finalità di alleggerire il carico di responsabilità in capo ai pubblici dipendenti, l’art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020 ha introdotto una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa, prevedendone l’applicazione unicamente per i danni cagionati da condotte dolose ovvero da omissione o inerzia. La disposizione, ponendosi in un sistema caratterizzato dalla sussistenza del c.d. doppio binario tra la giurisdizione civile e contabile, determinerà un necessario spostamento delle vicende contenziose dalla Corte dei conti al Giudice civile, avanti al quale le Amministrazioni dovranno proporre le azioni di rivalsa. Lo studio mira ad analizzare gli impatti concreti di tale fuga verso la giurisdizione civile, con specifico riferimento al settore sanitario su cui si è indiscutibilmente concentrata la preponderante pressione dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Gli effetti “perversi” della limitazione della responsabilità Amministrativa a opera dell'art. 21, c. 2, d.l. N. 76/2020: l'impatto sul Settore sanitario
La Rosa G
2021-01-01
Abstract
Con la finalità di alleggerire il carico di responsabilità in capo ai pubblici dipendenti, l’art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020 ha introdotto una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa, prevedendone l’applicazione unicamente per i danni cagionati da condotte dolose ovvero da omissione o inerzia. La disposizione, ponendosi in un sistema caratterizzato dalla sussistenza del c.d. doppio binario tra la giurisdizione civile e contabile, determinerà un necessario spostamento delle vicende contenziose dalla Corte dei conti al Giudice civile, avanti al quale le Amministrazioni dovranno proporre le azioni di rivalsa. Lo studio mira ad analizzare gli impatti concreti di tale fuga verso la giurisdizione civile, con specifico riferimento al settore sanitario su cui si è indiscutibilmente concentrata la preponderante pressione dell’emergenza pandemica da Covid-19.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.