Il principio di precauzione costituisce un criterio che guida l’azione del legislatore europeo nelle azioni a contrasto delle criticità che si sono generate a seguito di epidemie e pandemie a partire dalla BSE. Il contributo si propone di individuare il percorso compiuto dalle istituzioni europee sin da quando il principio in esame è stato codificato dall’art. 7 della GFL. In questa logica si affronta altresì il ruolo svolto dall’emergere e dall’affermarsi dell’innovazione tecnologica, che nel caso della BSE ha dato origine alla crisi ed ha determinato la reazione a livello normativo. Correlato al principio di precauzione è il ruolo dell’informazione e quello della trasparenza nella gestione della crisi. Specie la trasparenza ha acquisito nel quadro evolutivo del diritto alimentare europeo una funzione cruciale, come emerge dal reg. 2019/1381. Benché questi provvedimenti siano tutti anteriori alla pandemia da COVID-19, non si può fare a meno di notare come il legislatore europeo abbia già prima di essa individuato una serie di strumenti che si sono poi rivelati in grado di far fronte ad una situazione emergenziale. Non può non ricordarsi, in questa direzione, il reg. 2017/625. Ma è proprio grazie ad un’informazione quanto più possibile completa che il consumatore sarà in grado di difendersi dalle insidie dell’emergenza, come dimostrano le norme sull’etichettatura nutrizionale che mette in guardia il consumatore dai cibi che possono indurre obesità e altre co-morbilità in grado di rendere più alto l’indice di letalità del COVID-19. È così che la precauzione, l’informazione e la trasparenza sono legate da un fil rouge che ne fa una delle armi per combattere la pandemia.

Precauzione e trasparenza del mercato agroalimentare prima e dopo il Covid-19

Roberto Saija
2021-01-01

Abstract

Il principio di precauzione costituisce un criterio che guida l’azione del legislatore europeo nelle azioni a contrasto delle criticità che si sono generate a seguito di epidemie e pandemie a partire dalla BSE. Il contributo si propone di individuare il percorso compiuto dalle istituzioni europee sin da quando il principio in esame è stato codificato dall’art. 7 della GFL. In questa logica si affronta altresì il ruolo svolto dall’emergere e dall’affermarsi dell’innovazione tecnologica, che nel caso della BSE ha dato origine alla crisi ed ha determinato la reazione a livello normativo. Correlato al principio di precauzione è il ruolo dell’informazione e quello della trasparenza nella gestione della crisi. Specie la trasparenza ha acquisito nel quadro evolutivo del diritto alimentare europeo una funzione cruciale, come emerge dal reg. 2019/1381. Benché questi provvedimenti siano tutti anteriori alla pandemia da COVID-19, non si può fare a meno di notare come il legislatore europeo abbia già prima di essa individuato una serie di strumenti che si sono poi rivelati in grado di far fronte ad una situazione emergenziale. Non può non ricordarsi, in questa direzione, il reg. 2017/625. Ma è proprio grazie ad un’informazione quanto più possibile completa che il consumatore sarà in grado di difendersi dalle insidie dell’emergenza, come dimostrano le norme sull’etichettatura nutrizionale che mette in guardia il consumatore dai cibi che possono indurre obesità e altre co-morbilità in grado di rendere più alto l’indice di letalità del COVID-19. È così che la precauzione, l’informazione e la trasparenza sono legate da un fil rouge che ne fa una delle armi per combattere la pandemia.
2021
precauzione - trasparenza - emergenza sanitaria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12078/17012
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