Dopo una panoramica generale in cui l’A. inquadra la disciplina giuridica unionale in materia di benessere animale, ispirata alle ben note cinque libertà, egli concentra l’attenzione sulla protezione degli animali durante la caccia, e in particolare sulle norme in materia di metodi di cattura, ispirate alla realizzazione della libertà dal dolore e dalle ferite. L’A. indaga sugli interessi che stanno alla base di queste norme, ovvero le esigenze di protezione delle specie a rischio, per un verso, e la necessità di garantire il benessere animale per altro verso. In questa logica, l’A. passa in rassegna alcune pronunce giurisprudenziali più significative, come la sentenza 17 marzo 2021 della Corte di Giustizia UE sull’uso del vischio. Si tratta di una sentenza che si basa sull’art. 13 TFUE e affronta il problema delle soluzioni alternative a questo tradizionale metodo di cattura e considera in linea con il diritto europeo quelle che rispettano il principio contenuto nell’art. 13 TFUE. A livello nazionale, è oggetto di analisi un’altra importante sentenza della Cassazione penale dell’ottobre 2020 che ritiene responsabile il cacciatore che trasporta un capriolo vivo e ancora agonizzante nel bagagliaio della propria auto per non aver dato all’animale morente il “colpo di grazia” che costituisce il punto di equilibrio tra pietà e diritto. Anche in questo caso i giudici sembrano aver tenuto in considerazione il benessere animale e la necessità di garantire all’animale ferito e in punto di morte un trattamento umano risparmiando loro ogni possibile sofferenza.

Esercizio “conformato” dell’attività venatoria: un ossimoro?

Roberto Saija
2021-01-01

Abstract

Dopo una panoramica generale in cui l’A. inquadra la disciplina giuridica unionale in materia di benessere animale, ispirata alle ben note cinque libertà, egli concentra l’attenzione sulla protezione degli animali durante la caccia, e in particolare sulle norme in materia di metodi di cattura, ispirate alla realizzazione della libertà dal dolore e dalle ferite. L’A. indaga sugli interessi che stanno alla base di queste norme, ovvero le esigenze di protezione delle specie a rischio, per un verso, e la necessità di garantire il benessere animale per altro verso. In questa logica, l’A. passa in rassegna alcune pronunce giurisprudenziali più significative, come la sentenza 17 marzo 2021 della Corte di Giustizia UE sull’uso del vischio. Si tratta di una sentenza che si basa sull’art. 13 TFUE e affronta il problema delle soluzioni alternative a questo tradizionale metodo di cattura e considera in linea con il diritto europeo quelle che rispettano il principio contenuto nell’art. 13 TFUE. A livello nazionale, è oggetto di analisi un’altra importante sentenza della Cassazione penale dell’ottobre 2020 che ritiene responsabile il cacciatore che trasporta un capriolo vivo e ancora agonizzante nel bagagliaio della propria auto per non aver dato all’animale morente il “colpo di grazia” che costituisce il punto di equilibrio tra pietà e diritto. Anche in questo caso i giudici sembrano aver tenuto in considerazione il benessere animale e la necessità di garantire all’animale ferito e in punto di morte un trattamento umano risparmiando loro ogni possibile sofferenza.
2021
caccia - benessere animale - trattamento umano
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12078/17011
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