La relazione prende le mosse da uno sguardo ai principi generali in materia di pcs nella filiera agroalimentare. Dopo un sommario excursus sui precedenti che delineavano il quadro legislativo unionale e nazionale, l’A. si premura di stabilire cosa si intende per “trasparenza” e “correttezza” come parametri di legittimità delle pcs nella filiera agroalimentare. In questa direzione non basta fare riferimento alla direttiva, di cui non si può non notare come essa sia stata adottata con la sola base giuridica dell’art. 43 par. 2 TFUE, anziché utilizzare (anche) l’art. 114 in materia di mercato. Questo aspetto è di fondamentale importanza nel discorrere in tema di trasparenza ed infatti, la “trasparenza” di cui si discute è quella che riguarda proprio il mercato. Bisogna, invece, scandagliare le soluzioni adottate dai diversi legislatori nazionali ed in questa logica il primo riferimento è alla lettera Q) dell’art. 7 della legge di delegazione europea n. 53/2021, dal quale emerge la vera essenza della trasparenza. Si passa poi all’esame di quella che è al momento l’ultima bozza del decreto di recepimento. Nell’analisi delle diverse soluzioni nazionali, non si può non guardare all’esperienza francese che ha costituito il modello su cui si è basato il legislatore italiano sin dal 2010. Con questa legge la Francia aveva disciplinato i contratti di filiera nell’ottica di tutela della parte debole, introducendo la «contractualisation», procedura di negoziazione del contratto articolata secondo determinati stadi, ove l’indicazione degli elementi del contratto e il rispetto della tempistica giocano un ruolo fondamentale al fine di garantire la trasparenza, la pianificazione e l’equilibrio dei rapporti tra le parti, impostazione confermata dal più recente intervento dell’ottobre 2018.

I principi generali delle buone pratiche commerciali: la trasparenza dopo la direttiva 2019/633

Roberto Saija
2022-01-01

Abstract

La relazione prende le mosse da uno sguardo ai principi generali in materia di pcs nella filiera agroalimentare. Dopo un sommario excursus sui precedenti che delineavano il quadro legislativo unionale e nazionale, l’A. si premura di stabilire cosa si intende per “trasparenza” e “correttezza” come parametri di legittimità delle pcs nella filiera agroalimentare. In questa direzione non basta fare riferimento alla direttiva, di cui non si può non notare come essa sia stata adottata con la sola base giuridica dell’art. 43 par. 2 TFUE, anziché utilizzare (anche) l’art. 114 in materia di mercato. Questo aspetto è di fondamentale importanza nel discorrere in tema di trasparenza ed infatti, la “trasparenza” di cui si discute è quella che riguarda proprio il mercato. Bisogna, invece, scandagliare le soluzioni adottate dai diversi legislatori nazionali ed in questa logica il primo riferimento è alla lettera Q) dell’art. 7 della legge di delegazione europea n. 53/2021, dal quale emerge la vera essenza della trasparenza. Si passa poi all’esame di quella che è al momento l’ultima bozza del decreto di recepimento. Nell’analisi delle diverse soluzioni nazionali, non si può non guardare all’esperienza francese che ha costituito il modello su cui si è basato il legislatore italiano sin dal 2010. Con questa legge la Francia aveva disciplinato i contratti di filiera nell’ottica di tutela della parte debole, introducendo la «contractualisation», procedura di negoziazione del contratto articolata secondo determinati stadi, ove l’indicazione degli elementi del contratto e il rispetto della tempistica giocano un ruolo fondamentale al fine di garantire la trasparenza, la pianificazione e l’equilibrio dei rapporti tra le parti, impostazione confermata dal più recente intervento dell’ottobre 2018.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12078/16786
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