Nello scritto che precede, l’A. si sofferma sul sempre attuale tema delle denominazioni composte e dell’evocazione di una parte di esse. Più precisamente, viene in rilievo il nome protetto “Grana Padano DOP” e si discute in merito al possibile utilizzo del termine “grana” in comunicazioni commerciali che riguardano un formaggio che non rispetta il disciplinare del “Grana Padano DOP”. Questo termine, da solo è ritenuto non utilizzabile da alcuni giudici di merito in quanto costituirebbe un termine non generico ma riconducibile a formaggi a denominazione protetta, quali il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano DOP. Nel caso del “Gran Moravia”, la società produttrice avrebbe realizzato, ad avviso del Tribunale di Venezia, una forma di concorrenza sleale, in quanto il fatto di ricondurre il “Gran Moravia” alla categoria dei formaggi “Grana” costituisce una forma di svilimento della rinomanza della DOP “Grana Padano”. La soluzione adottata dal giudice lagunare, come si legge nello scritto, non sembra del tutto convincente e l’A. ne propone una lettura alternativa
La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito
Roberto Saija
2023-01-01
Abstract
Nello scritto che precede, l’A. si sofferma sul sempre attuale tema delle denominazioni composte e dell’evocazione di una parte di esse. Più precisamente, viene in rilievo il nome protetto “Grana Padano DOP” e si discute in merito al possibile utilizzo del termine “grana” in comunicazioni commerciali che riguardano un formaggio che non rispetta il disciplinare del “Grana Padano DOP”. Questo termine, da solo è ritenuto non utilizzabile da alcuni giudici di merito in quanto costituirebbe un termine non generico ma riconducibile a formaggi a denominazione protetta, quali il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano DOP. Nel caso del “Gran Moravia”, la società produttrice avrebbe realizzato, ad avviso del Tribunale di Venezia, una forma di concorrenza sleale, in quanto il fatto di ricondurre il “Gran Moravia” alla categoria dei formaggi “Grana” costituisce una forma di svilimento della rinomanza della DOP “Grana Padano”. La soluzione adottata dal giudice lagunare, come si legge nello scritto, non sembra del tutto convincente e l’A. ne propone una lettura alternativaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.